MISURE PER LA CRESCITA DIMENSIONALE E PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEI CONFIDI
L’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).
- Con decreto 3 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale.
- Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande.
- Con decreto direttoriale 20 luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell’art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni.
- Con decreto direttoriale 7 febbraio 2019 sono state disciplinate le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero in ordine alla corretta gestione del fondo rischi da parte dei confidi beneficiari del contributo.
Beneficiari
Tre le tipologie di beneficiari:
- confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB)
- confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB
- confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo finalizzato alla costituzione di un fondo rischi per i confidi richiedenti. L’importo del contributo è variabile in funzione dell’ammontare delle garanzie in essere, del capitale sociale e del grado di efficienza della gestione operativa del richiedente, determinato sulla base dei valori desumibili dal bilancio.
I confidi beneficiari potranno utilizzare il fondo rischi per la concessione di garanzie pubbliche alle PMI associate entro il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione.
Risorse finanziarie
Le risorse stanziate sono pari a 225 milioni di euro. La dotazione iniziale potrà essere incrementata da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni o da altri enti pubblici oppure derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020.
Normativa
Nella concessione delle garanzie pubbliche alle PMI associate a valere sull’apposito fondo rischi costituito con il contributo, i confidi dovranno attenersi - oltre a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 e dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017 - a quanto previsto dalla normativa di seguito riportata (rif. articolo 5 del decreto 3/1/2017 e articolo 10 del decreto 23/3/2017):
Comunitaria
- Comunicazione della Commissione n. 2008/C155/02 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (pdf)
- Aiuto di Stato n. 182/2010 – Decisione in merito al Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (pdf).
Aggiornamento del Fattore di rischio: in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2.9 comma (34) dell’Aiuto di Stato n.182/2010, il parametro fattore di rischio Fr per il calcolo del premio teorico di mercato di una garanzia, di cui alla formula n. 1 comma (25), aggiornato in data 31 luglio 2017, è pari a 2,14%, nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante, e a 1,38% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti.
Metodologia di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo nelle garanzie concesse alle PMI a valere sul fondo rischi (pdf) - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti “de minimis” (pdf)
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pdf)
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura(pdf)
Nazionale
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pdf)
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017